DIRITTO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sentenza n. 114/2 del 08.03.2024

L’antieconomicità del costo del personale non dimostra la non inerenza dello stesso alle attività del contribuente. Secondo la Suprema Corte, infatti, una gestione apparentemente antieconomica non è necessariamente sintomo di evasione, bensì può derivare da legittime ragioni che hanno portato l’imprenditore a compiere tali scelte. Pertanto, anche la valutazione dell’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio, afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo (Cass. 450/2018 e 23635/2008). In base a tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Torino ha respinto l’appello dell’ufficio e confermato l’esito del giudizio favorevole al contribuente già in primo grado. Nel caso di specie, infatti, il contribuente ha ampiamente dimostrato che l’anomalia del costo del personale era volta a mantenere in efficienza l’attività del suo ufficio tramite il necessario aiuto della sua collaboratrice.