DIRITTO DEL LAVORO
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 3791 del 12.02.2024
Con ordinanza n. 3791 del 12 febbraio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha espresso il seguente principio di diritto: "in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il Giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest'ultimo grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie".
Con ordinanza n. 3791 del 12 febbraio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha espresso il seguente principio di diritto: "in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il Giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest'ultimo grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie".