DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 9715 del 13.11.2023

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, «nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un'ampia discrezionalità in ordine: alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito delle categorie generali predeterminate dal bando; all'attribuzione della rilevanza e dell'importanza dei titoli stessi; all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà»